------------------------------------------IL TEMPO DEI FALSI ONORI PRESTO FINIRA' PER VOI. SIETE TUTTI OMBRE E POLVERE E LA SOVRANITA' RITORNERA' AL POPOLO!! --------------------------------------------------------------------------------------------------LA MORTE SORRIDE A TUTTI, UN UOMO NON PUO' FARE ALTRO CHE SORRIDERLE DI RIMANDO!
IMPORTANTI AVVERTENZE E CHIARIMENTI DI RESPONSABILITA' Copyright 2008-2021 ATTUALITA' / SALUTE/ EGITTO ANTICO---------------------------------------------------------- Ogni riproduzione totale o parziale alla grafica e ai contenuti esclusivi di questo forum sarà punita a norma di legge. Il materiale di ATTUALITA' # SALUTE # EGITTO ANTICO è stato scelto fra il materiale disponibile gratuitamente sul web; ogni foto,video e marchio è dei rispettivi autori. Se ritenete che la nostra azione abbia infranto qualche diritto di copyright o leso inconsapevolmente la rispettabilita' di qualsivoglia persona o di ente pubblico o privato siete pregati di comunicarcelo: l'amministratore provvedera' a rimuovere immediatamente il materiale con le dovute scuse. Questo forum non rappresenta una testata giornalistica poiché viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62/2001. Le immagini pubblicate ed i video caricati sono tutti tratti da Internet e quindi valutati di pubblico dominio (è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini, video e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico, scientifico o informativo e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro). L’amministratore del forum dichiara di non essere in alcun modo responsabile di commenti inseriti nei post e di video creati da terzi o dagli autori medesimi. Eventuali commenti degli autori e dei lettori, se lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all’amministratore del forum, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata.Infine l'amministratore si dissocia in toto da video resi da leaders di forze e partiti politici italiani o stranieri aventi toni e forti contenuti favorevoli o contrari a direttive politiche e sanitarie in essere o in divenire. -------------------------------------------------------------------------------- ................................................................SI VIS PACEM PARA BELLUM................................................................................. BIS VINCIT QUI SE VINCIT IN VICTORIA. ...........................................................................................................VINCE DUE VOLTE CHI NELL'ORA DELLA VITTORIA SA VINCERE SE STESSO! -------------NIHIL AETERNUM , SOLO TEMPORE SEMPER VINCIT ! ----MAI COSI' TANTI DOVRANNO COSI' TANTO A COSI' POCHI. Winston Churchill ---- ------------------------------------------NON HO ALTRO DA OFFRIRE CHE SANGUE, FATICA, LACRIME E SUDORE. Winston Churchill ---------------------------------------------------------------CHI VIVE NELLA LIBERTA' HA UN BUON MOTIVO PER VIVERE,COMBATTERE E MORIRE. Winston Churchill ------------------------------------------------------------------MEGLIO MORIRE LIBERI CHE VIVERE DA SCHIAVI ----PER UN UOMO QUALE FINE MIGLIORE CHE AFFRONTARE RISCHI FATALI PER LE CENERI DEI PROPRI PADRI E PER I SUOI DEI IMMORTALI!-------***PUBLIUS HORATIUS COCLES***-------***UNUM CASTICABIS, CENTUM EMENDABIS***----------------------------- *** LA MORTALITA' DA VALORE ALLA VITA UMANA ***
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

ZONE ROSSE: uscire di casa non è REATO | Avv. Angelo Greco

Ultimo Aggiornamento: 14/03/2021 14:08
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 82.807
Post: 5.388
Registrato il: 15/10/2007
Registrato il: 26/01/2013
Sesso: Maschile
AMMINISTRATORE UNICO
14/03/2021 13:04

Lockdown illegittimo perché i dpcm non possono mai limitare la libertà personale: l’autocertificazione infondata non è mai reato
OFFLINE
Post: 82.807
Post: 5.388
Registrato il: 15/10/2007
Registrato il: 26/01/2013
Sesso: Maschile
AMMINISTRATORE UNICO
14/03/2021 14:01

SENTENZA GIUDICE DI REGGIO EMILIA Dott.Dario De Luca
REGGIO EMILIA. I decreti emanati dal Governo per limitare gli spostamenti durante la pandemia sono «illegittimi». Perché, di fatto, prevedono degli obblighi assimilabili in tutto e per tutto a una sorta di arresto domiciliare, o quasi, una restrizione della libertà personale che può essere decisa solo in tribunale e in sede penale.

Questa la sintesi di una sentenza per certi versi storica – e che senz’altro è destinata a far discutere – emanata il 27 gennaio dal giudice del tribunale di Reggio Emilia, Dario De Luca, e di cui si è venuti a conoscenza solo nella giornata di ieri. Ma le motivazioni che hanno stroncato i primi “Dpcm Conte” – e non solo – servono in realtà a legittimare un’altra decisione presa da De Luca con la sua sentenza. E che, a sua volta, darà il via a una probabile pioggia di ricorsi: l’assoluzione «perché il fatto non costituisce reato» di una coppia accusata di aver dichiarato il falso nelle ormai famose autocertificazioni necessarie per spostarsi durante i periodi di restrizioni.

a la parte interessante del testo della sentenza è nella porzione centrale, due pagine di motivazioni con le quali il giudice demolisce l’impianto dei decreti Covid definendoli «anticostituzionali». De Luca infatti ha rilevato «l’indiscutibile illegittimità» del Dpcm dell’8 marzo 2020 «nell’autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato, come pure di tutti quelli successivamente emanati dal capo del Governo» che contengano l’obbligo di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute».

Ma stabilire un «divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione con limitate e specifiche eccezioni – scrive De Luca nelle sue motivazioni – configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale» che viene decisa «dal giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio o, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal giudice nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge all’esito di un procedimento disciplinato normativamente».

E, in ogni caso, sempre «nel rispetto del diritto di difesa. Sicuramente – sancisce lapidario il magistrato – nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale».

Il gip reggiano, per dar forza alla sua decisione, cita poi alcune sentenze della Corte Costituzionale in materia di restrizione della libertà personale. Ad esempio «l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero, ritenuta misura restrittiva della libertà personale con conseguente dichiarazione d’illegittimità costituzionale» in caso di mancato «controllo del giudice ordinario sulla misura: controllo poi introdotto dal legislatore». O «la disciplina sul trattamento sanitario obbligatorio» che, «prevede un controllo tempestivo del giudice in merito alla sussistenza dei presupposti».

Quindi la mazzata finale sulla illegittimità dei decreti, ovvero l’articolo 13 della Costituzione, che stabilisce come le misure restrittive della libertà personale possano essere adottate solo su “atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Da qui se ne deduce, sentenzia De Luca, che «un Dpcm non può disporre alcuna limitazione della libertà personale trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge» e che «neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) nel nostro ordinamento potrebbe prevedere in via generale e astratta l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini».

Ovvero, detto in maniera più semplice, secondo il magistrato reggiano i decreti Covid che limitano gli spostamenti sono illegittimi, incostituzionali e quindi inapplicabili. Al punto da ritenere, persino, che non sia reato dichiarare il falso all’interno dell’autocertificazione.

Concetto che ribadisce lo stesso De Luca nella parte finale della sua sentenza: «Ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima». Ne consegue dunque che «la condotta di falso, materialmente comprovata» negli atti processuali, «non è tuttavia punibile» perché il comportamento della coppia correggese – e potenzialmente di migliaia di altri italiani che hanno commesso lo stesso reato in questo anno – è difatti «un falso inutile», ovvero quando «la falsità incide su un documento irrilevante o non influente» com’è un’autocertificazione che fa riferimento a un decreto definito illegittimo.

Va dunque «disapplicata – conclude De Luca – la norma giuridica contenuta nel Dpcm che imponeva la compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione» e dunque «il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo. Dunque, la richiesta di decreto penale non può trovare accoglimento».
OFFLINE
Post: 82.807
Post: 5.388
Registrato il: 15/10/2007
Registrato il: 26/01/2013
Sesso: Maschile
AMMINISTRATORE UNICO
14/03/2021 14:08

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 27/01/2021 Sentenza n. 54
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto sanitario, Pubblica amministrazione Numero: 54 | Data di udienza:
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – COVID-19 – Spostamenti in pieno lockdown e in zona rossa senza valido motivo – Falsa autocertificazione – Reato ex art. 483 c.p. – Esclusione – Falso innocuo – Adozioni di misure cautelari – Obbligo di permanenza domiciliare – Misura restrittiva della libertà personale – Emessa con atto amministrativo – Illegittimità – Giurisprudenza Costituzionale – Misure restrittive della libertà personale – Art. 13 Cost. – Doppia riserva di legge e di giurisdizione – Libertà di circolazione – Competenza del giudice ordinario – Rispetto del diritto di difesa – Atto motivato – Garanzie e ratio – Restrinzione della libertà con DPCM – Esclusione – TUTELA DELLA SALUTE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DPCM 8 marzo 2020 – Violazione del principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost..

Provvedimento: SENTENZA
Sezione:
Regione: Emilia Romagna
Città: REGGIO EMILIA
Data di pubblicazione: 27 Gennaio 2021
Numero: 54
Data di udienza:
Presidente: De Luca
Estensore:

Premassima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – COVID-19 – Spostamenti in pieno lockdown e in zona rossa senza valido motivo – Falsa autocertificazione – Reato ex art. 483 c.p. – Esclusione – Falso innocuo – Adozioni di misure cautelari – Obbligo di permanenza domiciliare – Misura restrittiva della libertà personale – Emessa con atto amministrativo – Illegittimità – Giurisprudenza Costituzionale – Misure restrittive della libertà personale – Art. 13 Cost. – Doppia riserva di legge e di giurisdizione – Libertà di circolazione – Competenza del giudice ordinario – Rispetto del diritto di difesa – Atto motivato – Garanzie e ratio – Restrinzione della libertà con DPCM – Esclusione – TUTELA DELLA SALUTE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DPCM 8 marzo 2020 – Violazione del principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost..


Massima
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 27/01/2021 Sentenza n. 54

SEGUE....

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 27/01/2021 Sentenza n. 54
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto sanitario, Pubblica amministrazione Numero: 54 | Data di udienza:
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – COVID-19 – Spostamenti in pieno lockdown e in zona rossa senza valido motivo – Falsa autocertificazione – Reato ex art. 483 c.p. – Esclusione – Falso innocuo – Adozioni di misure cautelari – Obbligo di permanenza domiciliare – Misura restrittiva della libertà personale – Emessa con atto amministrativo – Illegittimità – Giurisprudenza Costituzionale – Misure restrittive della libertà personale – Art. 13 Cost. – Doppia riserva di legge e di giurisdizione – Libertà di circolazione – Competenza del giudice ordinario – Rispetto del diritto di difesa – Atto motivato – Garanzie e ratio – Restrinzione della libertà con DPCM – Esclusione – TUTELA DELLA SALUTE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DPCM 8 marzo 2020 – Violazione del principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost..

Provvedimento: SENTENZA
Sezione:
Regione: Emilia Romagna
Città: REGGIO EMILIA
Data di pubblicazione: 27 Gennaio 2021
Numero: 54
Data di udienza:
Presidente: De Luca
Estensore:

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 27/01/2021 Sentenza n. 54Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto sanitario, Pubblica amministrazione Numero: 54 | Data di udienza:DIRITTO PROCESSUALE PENALE – COVID-19 – Spostamenti in pieno lockdown e in zona rossa senza valido motivo – Falsa autocertificazione – Reato ex art. 483 c.p. – Esclusione – Falso innocuo – Adozioni di misure cautelari – Obbligo di permanenza domiciliare – Misura restrittiva della libertà personale – Emessa con atto amministrativo – Illegittimità – Giurisprudenza Costituzionale – Misure restrittive della libertà personale – Art. 13 Cost. – Doppia riserva di legge e di giurisdizione – Libertà di circolazione – Competenza del giudice ordinario – Rispetto del diritto di difesa – Atto motivato – Garanzie e ratio – Restrinzione della libertà con DPCM – Esclusione – TUTELA DELLA SALUTE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DPCM 8 marzo 2020 – Violazione del principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost..Provvedimento: SENTENZASezione:Regione: Emilia RomagnaCittà: REGGIO EMILIAData di pubblicazione: 27 Gennaio 2021Numero: 54Data di udienza:Presidente: De LucaEstensore:PremassimaDIRITTO PROCESSUALE PENALE – COVID-19 – Spostamenti in pieno lockdown e in zona rossa senza valido motivo – Falsa autocertificazione – Reato ex art. 483 c.p. – Esclusione – Falso innocuo – Adozioni di misure cautelari – Obbligo di permanenza domiciliare – Misura restrittiva della libertà personale – Emessa con atto amministrativo – Illegittimità – Giurisprudenza Costituzionale – Misure restrittive della libertà personale – Art. 13 Cost. – Doppia riserva di legge e di giurisdizione – Libertà di circolazione – Competenza del giudice ordinario – Rispetto del diritto di difesa – Atto motivato – Garanzie e ratio – Restrinzione della libertà con DPCM – Esclusione – TUTELA DELLA SALUTE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DPCM 8 marzo 2020 – Violazione del principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost..MassimaTRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 27/01/2021 Sentenza n. 54

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 27/01/2021 Sentenza n. 54Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto sanitario, Pubblica amministrazione Numero: 54 | Data di udienza:DIRITTO PROCESSUALE PENALE – COVID-19 – Spostamenti in pieno lockdown e in zona rossa senza valido motivo – Falsa autocertificazione – Reato ex art. 483 c.p. – Esclusione – Falso innocuo – Adozioni di misure cautelari – Obbligo di permanenza domiciliare – Misura restrittiva della libertà personale – Emessa con atto amministrativo – Illegittimità – Giurisprudenza Costituzionale – Misure restrittive della libertà personale – Art. 13 Cost. – Doppia riserva di legge e di giurisdizione – Libertà di circolazione – Competenza del giudice ordinario – Rispetto del diritto di difesa – Atto motivato – Garanzie e ratio – Restrinzione della libertà con DPCM – Esclusione – TUTELA DELLA SALUTE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DPCM 8 marzo 2020 – Violazione del principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost..Provvedimento: SENTENZASezione:Regione: Emilia RomagnaCittà: REGGIO EMILIAData di pubblicazione: 27 Gennaio 2021Numero: 54Data di udienza:Presidente: De LucaEstensore:PremassimaDIRITTO PROCESSUALE PENALE – COVID-19 – Spostamenti in pieno lockdown e in zona rossa senza valido motivo – Falsa autocertificazione – Reato ex art. 483 c.p. – Esclusione – Falso innocuo – Adozioni di misure cautelari – Obbligo di permanenza domiciliare – Misura restrittiva della libertà personale – Emessa con atto amministrativo – Illegittimità – Giurisprudenza Costituzionale – Misure restrittive della libertà personale – Art. 13 Cost. – Doppia riserva di legge e di giurisdizione – Libertà di circolazione – Competenza del giudice ordinario – Rispetto del diritto di difesa – Atto motivato – Garanzie e ratio – Restrinzione della libertà con DPCM – Esclusione – TUTELA DELLA SALUTE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DPCM 8 marzo 2020 – Violazione del principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost..MassimaTRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 27/01/2021 Sentenza n. 54
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:41. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


IMPORTANTI AVVERTENZE E CHIARIMENTI DI RESPONSABILITA' Copyright 2008-2021 ATTUALITA' / SALUTE/ EGITTO ANTICO Ogni riproduzione totale o parziale alla grafica e ai contenuti esclusivi di questo forum sarà punita a norma di legge. Il materiale di ATTUALITA' # SALUTE # EGITTO ANTICO è stato scelto fra il materiale disponibile gratuitamente sul web; ogni foto,video e marchio è dei rispettivi autori. Se ritenete che la nostra azione abbia infranto qualche diritto di copyright o leso inconsapevolmente la rispettabilita' di qualsivoglia persona o di ente pubblico o privato siete pregati di comunicarcelo: l'amministratore provvedera' a rimuovere immediatamente il materiale con le dovute scuse. Questo forum non rappresenta una testata giornalistica poiché viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62/2001. Le immagini pubblicate ed i video caricati sono tutti tratti da Internet e quindi valutati di pubblico dominio (è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini, video e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico, scientifico o informativo e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro). L’amministratore del forum dichiara di non essere in alcun modo responsabile di commenti inseriti nei post e di video creati da terzi o dagli autori medesimi. Eventuali commenti degli autori e dei lettori, se lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all’amministratore del forum, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata.Infine l'amministratore si dissocia in toto da video resi da leaders di forze e partiti politici italiani o stranieri aventi toni e forti contenuti favorevoli o contrari a direttive politiche e sanitarie in essere o in divenire.